Art. 1.

      1.      1. La Repubblica, nel rispetto della disciplina dell'Unione europea, promuove ogni forma di turismo legato alla pesca marittima professionale, in particolare l'ittiturismo, allo scopo di:

          a) integrare i redditi degli imprenditori ittici, come definiti all'articolo 2 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 226, e successive modificazioni;

          b) sviluppare il turismo e la conoscenza delle produzioni tipiche locali;

          c) promuovere il consumo dei prodotti tipici, con particolare riguardo alle specie ittiche meno note e con scarsa richiesta di mercato;

          d) favorire la conoscenza delle tradizioni e della cultura locali legate al mondo della pesca, integrate con quello agricolo, dell'artigianato e delle bellezze naturali;

          e) sviluppare una profonda integrazione del territorio, dalle sue zone costiere a quelle montane, attraverso la promozione delle «strade del pesce e delle tipicità locali».